04-03-2020
Con la Legge Regionale 27 febbraio 2020, n. 1 pubblicata sul BURL del 27/02/2020 numero 17 Supplemento nr. 2, sono state introdotte importanti modifiche alla L.R. 17/95, in particolare sono ora consentiti come richiami vivi i "derivati domestici del piccione selvatico e del germano reale".
Stralcio sotto riportato:
Alla legge regionale 2 maggio 1995, n.17 (Norme per la tutela della fauna selvatica e la gestione programmata dell'esercizio venatorio) e successive modifiche, sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 5 dell'articolo 5 sono inseriti i seguenti:
"5 bis. E' consentito l'uso come richiami vivi dei derivati domestici del germano reale e del piccione selvatico (Colomba livia) provenienti da allevamento.
5 ter. I cacciatori che acquisiscono o che già possiedono richiami vivi di allevamento ne danno comunicazione scritta all'Area Decentrata Agricoltura competente per territorio, la quale provvede a darne formale riscontro".